NEWSLETTER N. 7 del 2011

7 Dicembre 2011

Il Governo Cinese Riforma le Imposte Indirette

Il 26 Ottobre 2011 lo State Council ha annunciato la Riforma delle imposte indirette che
entrera’ in vigore, limitatamente alla Municipalita’ di Shanghai, il 1° Gennaio 2012 e
che, in caso di positivo riscontro, sara’ estesa a tutto il Paese.
Le Imposte Indirette in Cina
Analogamente a quanto accade in Italia, il Diritto Tributario cinese distingue le imposte in
due grandi categorie: dirette (che tassano i redditi delle persone fisiche e giuridiche) e
indirette (che colpiscono condotte sintomatiche della capacità contributiva).
Le principali imposte Indirette sono la Business Tax (BT) e la Value Added Tax (VAT),
introdotta ex novo nel 1994. La VAT e la BT sono speculari, applicandosi – la prima – alle
cessioni di beni eseguite sul territorio cinese e gravando – la seconda –
sull’approvvigionamento di servizi esclusi dal regime VAT e sui trasferimenti immobiliari o
di diritti immateriali.

 
Le aliquote VAT variano, in base alla natura del bene, tra il 13 ed il 17% della base
imponibile (ancorchè siano previste ulteriori riduzioni dell’aliquota a favore di small tax
payers); le aliquote della BT (comprese tra il 3 ed il 5% della base imponibile) variano a
seconda della natura del servizio reso.

 

 
La fondamentale differenza tra VAT e BT consiste in ciò: la VAT puo’ essere portata in
detrazione (compensando quanto versato all’acquisto con l’aliquota applicata sulla vendita)
mentre la BT non prevede un analogo meccanismo, risultando unicamente un costo
aggiuntivo che grava sul consumatore finale e rallenta lo sviluppo dell’industria dei servizi.
Considerato l’apparato impositivo suddetto, da tempo si attendeva una riforma che
unificasse la BT con la VAT, uniformando il sistema cinese a quello internazionale; riforma
fortemente ostacolata dagli enti locali ai quali resta il 25% del gettito prodotto dalla VAT ed
il 100% della BT quale strumento per l’incentivazione e il sostegno delle locali imprese e
attivita’.
La Municipalita’ di Shanghai, data la fortissima attenzione che ripone sull’industria dei
servizi, come testimonia l’ultimo piano quinquennale nazionale, ha accettato la sfida e si e’
resa disponibile per questo progetto pilota confermando un ruolo pionieristico nell’economia
cinese.
Scopo ed Oggetto della Riforma
Lo scopo della riforma consiste nel sottoporre alcune tipologie di servizi, in precedenza
soggette a BT, esclusivamente alla VAT. La riforma pone le basi per la futura abolizione
della BT e la sua unificazione con la VAT cosi’ come da prassi internazionale.
Va sottolineato che, ad oggi, non e’ ancora terminato il processo normativo e si è in attesa
dei regolamenti attuativi della riforma, fermo restando che avra’ un forte impatto non solo
per le aziende ad oggi costituite in Cina/Shanghai ma per qualsiasi soggetto che con queste
si interfacci.
La riforma si applica al settore Trasporti (che come da Art. 17 della Impl. Rules alle legge
istitutiva della BT rientravano tra le categorie soggette solo a BT) e ai servizi che vengono
definiti “moderni”; se l’identificazione dei trasporti non crea problemi, ben piu’
evanescente e’ la categoria dei “servizi moderni”.

A seguito di diverse comunicazioni con le autorita’ locali queste dovrebbero generalmente
ricomprendere i servizi che la Municipalita’ di Shanghai intende sviluppare ad esclusione
del settore prettamente finanziario: Ricerca e Sviluppo, Informazione, Attivita’ Culturali,
attivita’ ausiliari alla Logistica, Certificazione e Consulenza.
Principali Novita’
– transizione delle societa’ operanti nei settori oggetto della riforma da un regime di BT ad
un regime di VAT;
– introduzione di due nuovi livelli di aliquote per VAT: 11% per i servizi legati ai trasporti
e 6% per i servizi “moderni”;
– gettito VAT per il 100% di competenza degli enti locali con il risultato che gli attuali
incentivi o benefici fiscali concessi alle aziende potranno essere mantenuti previa
consultazione con le autorita’ locali.
Problematiche e influenza sull’attivita’ dell’azienda
La valutazione dell’impatto della riforma sull’attivita’ dell’azienda non è immediata e
richiede un’attento studio dei movimenti e dell’attivita’ di quest’ultima: il cambiamento da
un regime di BT ad un regime di VAT causa un generale aumento delle aliquote che dal 5%
della BT salgono all’11% o al 6% se con la prospettiva di recuperare quanto versato al
momento dell’acquisto da un altro contribuente VAT.
Inoltre il fatto che tale riforma sia limitata a livello territoriale portera’ squilibri nel mercato
dato che, qualora il cliente a cui si presta il servizio sia anch’esso un contribuente VAT,
questi vedra’ il servizio di una societa’ localizzata in Shanghai piu’ vantaggioso potendo
detrarre quanto pagato dal prezzo finale del servizio, ma qualora il cliente finale non fosse
un contribuente VAT e non sussistessero prospettive di detrazione, vedra’ semplicemente
aumentare l’aliquota dell’imposta (dal 5% della BT al 11% della VAT) col rischio di minor
competitività del proprio servizio.
In più il cambiamento di tassazione potrebbe far venir meno la vantaggiosità di un
precedente accordo commerciale, rendendo necessaria la rinegoziazione di contratti in
essere alla luce della novella normativa.
La tenuta contabile dei libri inoltre dovra’ essere omologata al nuovo sistema e andrà
verificato il cd cash flow dell’azienda per diminuire l’impatto dell’aumento delle aliquote ed
ottimizzare le possibilita’ di detrazione, visto che in ogni caso quantomeno in un primo
periodo – prima cioe’ di poter portare a detrazione i crediti di VAT maturati – la riforma
consiste in un aumento dell’imposizione fiscale indiretta.
In conclusione la riforma offre alle aziende coinvolte la possibilita’ di diminuire l’impatto
fiscale sulla propria attivita’, ma al contempo aumenta ed i rischi connessi ad una cattivo
planning fiscale. Sara’ necessario utilizzare la Riforma come occasione di rivalutazione del
sistema contabile dell’azienda in modo da ottimizzarne i risultati.

Dr. Luigi Zunarelli

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